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AGB

Condizioni generali di Demmler GmbH


§1 Generalità, ambito di applicazione


(1) Tutte le offerte di servizi di Demmler GmbH, Kaiser-Wilhelm-Str. 7, 12247 Berlino (di seguito denominato Venditore) sono rivolte esclusivamente a persone fisiche o giuridiche o a società di persone con capacità giuridica che, al momento dell'ordine di servizi/beni, agiscono nell'esercizio della loro attività commerciale o professionale autonoma e sono disciplinate dalle presenti Condizioni generali di contratto (di seguito denominate CG).
(2) Tutte le consegne, i servizi e le offerte del Venditore si basano esclusivamente sulle presenti CGC. Questi sono parte integrante di tutti i contratti stipulati dal Venditore con i suoi partner contrattuali (di seguito: "Acquirente") per le forniture o i servizi offerti dal Venditore. Le CGV si applicano in particolare ai contratti di vendita e/o consegna di beni mobili (di seguito anche: merci). Le presenti CGV si applicheranno come accordo quadro anche ai futuri contratti di vendita e/o consegna di beni mobili con lo stesso Acquirente, senza che il Venditore debba farvi nuovamente riferimento in ogni singolo caso. Se il contratto viene emesso in deroga alle presenti CGC, si applicano solo le nostre CGC, anche se non ci opponiamo. Le deviazioni si applicano pertanto solo se sono state espressamente riconosciute da noi per iscritto.

(3) I termini e le condizioni dell'acquirente o di terzi non sono applicabili, anche se il venditore non si oppone separatamente alla loro validità in singoli casi. Anche se il venditore fa riferimento a una lettera che contiene o rimanda ai termini e alle condizioni dell'acquirente o di un terzo, o se il venditore effettua la consegna all'acquirente senza riserve nella consapevolezza dei termini e delle condizioni dell'acquirente, ciò non costituisce un accordo sulla validità di tali termini e condizioni.

(4) I riferimenti all'applicabilità delle disposizioni di legge hanno solo un significato chiarificatore. Anche in assenza di tale chiarimento, si applicano pertanto le disposizioni di legge, a meno che non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGV.

§ 2 Offerta e conclusione del contratto


(1) Le rappresentazioni delle merci del Venditore nel negozio web (www.demmler.de) o nei cataloghi non costituiscono offerte contrattuali vincolanti. Tutte le dichiarazioni del Venditore sono soggette a modifiche e non vincolanti, a meno che non siano espressamente indicate come vincolanti o contengano uno specifico termine di accettazione. Gli ordini o le commissioni effettuati dall'acquirente sono vincolanti. Il Venditore si riserva il diritto di decidere liberamente se accettare l'offerta. Se non diversamente indicato nell'ordine o nell'ordine di acquisto, possono essere accettati dal venditore entro 2 settimane dal ricevimento.

(2) L'accettazione può avvenire per iscritto (è sufficiente l'e-mail), ad esempio tramite conferma d'ordine o con la consegna della merce. Una conferma d'ordine generata automaticamente non costituisce accettazione del contratto da parte del Venditore.

(3) Ad eccezione degli amministratori delegati e dei firmatari autorizzati, i dipendenti del Venditore non sono autorizzati a prendere accordi verbali che si discostino dal contratto scritto, comprese le presenti CGV.

(4) Le informazioni fornite dal Venditore sull'oggetto della fornitura o del servizio (ad es. pesi, dimensioni, valori di utilità, capacità di carico, tolleranze e dati tecnici) nonché le rappresentazioni delle stesse da parte del Venditore (ad es. disegni e illustrazioni) sono solo approssimativamente autorevoli, a meno che l'utilizzabilità per lo scopo previsto dal contratto non richieda una conformità esatta. Non sono caratteristiche di qualità garantite, ma descrizioni o identificazioni della fornitura o del servizio. Le deviazioni che sono consuete nel commercio e le deviazioni che si verificano a causa di norme legali o che rappresentano miglioramenti tecnici, nonché la sostituzione di componenti con parti equivalenti, sono consentite nella misura in cui non compromettono l'utilizzabilità per lo scopo previsto dal contratto.

§ 3 Prezzi e pagamenti, diritto di ritenzione/rescissione, obbligo di pagamento anticipato


(1) In assenza di indicazioni esplicite in tal senso, i prezzi indicati si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto applicabile per legge e al netto dell'imballaggio, che verrà fatturato separatamente.

(2) Il prezzo d'acquisto è esigibile entro 14 giorni dalla data della fattura con uno sconto in contanti del 2%; lo sconto in contanti è concesso solo per gli ordini da catalogo. L'acquirente sarà automaticamente in mora 30 giorni dopo il ricevimento della fattura e dovrà quindi pagare gli interessi di mora previsti dalla legge. Se l'acquirente è in ritardo con gli obblighi di pagamento, tutti i crediti esistenti diventano immediatamente esigibili. Il Venditore addebiterà spese di sollecito forfettarie: € 5,00 per il primo sollecito e € 8,00 per il secondo; restano impregiudicate le ulteriori pretese del Venditore.

(3) L'acquirente deve il prezzo di acquisto in euro. In caso di pagamenti in valuta estera, si applica il tasso di cambio valido il giorno della data di valuta presso la sede del venditore; l'acquirente si fa carico di tutti i costi delle operazioni di pagamento.

(4) La compensazione con le contropretese dell'acquirente o la trattenuta dei pagamenti dovuti a tali pretese è consentita solo nella misura in cui le contropretese sono incontestate o sono state legalmente accertate.

(5) Il venditore ha il diritto di cedere i crediti derivanti dal rapporto commerciale.

(5) Se, dopo la conclusione del contratto, risulta che l'adempimento dei crediti in sospeso del rispettivo rapporto contrattuale (compresi altri singoli ordini del rapporto commerciale in corso che, per la loro connessione temporale o fattuale, appaiono come un'unità naturale e a cui si applica lo stesso contratto quadro) è messo a rischio dalla mancanza di capacità di pagamento dell'acquirente, il venditore ha il diritto di pagare,

(a) eseguire le consegne o i servizi in sospeso solo a fronte di un corrispondente pagamento anticipato o della costituzione di una garanzia,

(b) recedere dal contratto se l'acquirente non effettua il pagamento o non fornisce la garanzia entro un periodo di tempo ragionevole, in concomitanza con la prestazione, a discrezione del venditore,

(c) recedere dal contratto in caso di contratti per la fabbricazione di articoli non giustificabili (prodotti su misura) se l'acquirente non effettua il pagamento o non fornisce una garanzia entro un periodo di tempo ragionevole a sua discrezione, senza che il corrispettivo debba essere offerto contestualmente.

§ 4 Consegna, Luogo di adempimento, spedizione/imballaggio, consegne parziali, trasferimento del rischio


(1) Le consegne vengono effettuate franco magazzino, che è anche il luogo di esecuzione. Su richiesta e a spese dell'acquirente, la merce dovrà essere spedita ad altra destinazione (vendita con consegna in un luogo diverso da quello di esecuzione).

(2) Se non diversamente concordato, il venditore ha il diritto di determinare personalmente il tipo di spedizione (in particolare la società di trasporto, la via di spedizione, l'imballaggio).

(3) Il Venditore assicurerà la spedizione contro il furto, la rottura, il trasporto o altri rischi assicurabili solo su espressa richiesta dell'Acquirente e aspese di quest'ultimo.

(4) Il venditore ha il diritto di effettuare consegne parziali solo se

-La consegna parziale è utilizzabile per l'acquirente nell'ambito dello scopo contrattuale,
-la consegna della restante merce ordinata è assicurata e
- la consegna della restante merce ordinata sia garantita e - l'Acquirente non debba sostenere spese o costi aggiuntivi significativi (a meno che il Venditore non accetti di sostenere tali costi).

(5) Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa all'Acquirente al più tardi al momento della consegna. In caso di vendita con consegna in un luogo diverso da quello di esecuzione, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce, nonché il rischio di ritardo, passano all'acquirente non appena la merce viene consegnata allo spedizioniere, al vettore o a qualsiasi altra persona o istituzione designata per effettuare la spedizione. La consegna si considera avvenuta se l'acquirente è in ritardo nell'accettazione.

§ 5 Termine di consegna, ritardo nella consegna, inadempienza nell'accettazione


(1) Le scadenze e le date per le consegne e le prestazioni promesse dal Venditore sono sempre e solo approssimative, a condizione che la consegna avvenga entro e non oltre 4 settimane dalla data promessa, a meno che non sia stata espressamente promessa o concordata una scadenza o una data fissa. Se la spedizione è stata concordata, i periodi e le date di consegna si riferiscono al momento della consegna allo spedizioniere, al vettore o ad altri terzi incaricati del trasporto.

(2) Il Venditore, fatti salvi i suoi diritti derivanti dall'inadempimento dell'Acquirente, può richiedere all'Acquirente una proroga dei termini di consegna e di esecuzione o un rinvio delle date di consegna e di esecuzione per il periodo in cui l'Acquirente non adempie ai suoi obblighi contrattuali nei confronti del Venditore, in particolare se l'Acquirente non fornisce i documenti (piani di costruzione, specifiche, ecc.), i campioni, ecc. necessari per la consegna.

(3) Se il Venditore non è in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti per motivi a lui non imputabili (indisponibilità della prestazione), ne informerà tempestivamente l'Acquirente, comunicandogli al contempo il nuovo termine di consegna previsto. Se anche il servizio non è disponibile entro il nuovo termine di consegna, il Venditore ha il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte; il corrispettivo eventualmente già pagato dall'Acquirente sarà rimborsato senza indugio. Un caso di indisponibilità della prestazione in questo senso sarà considerato in particolare la mancata consegna puntuale da parte del fornitore del Venditore se al momento della stipula del contratto esisteva già un'operazione di copertura congruente. Restano impregiudicati i diritti di recesso previsti dalla legge e le disposizioni di legge sull'esecuzione del contratto in caso di esclusione dell'obbligo di adempimento (ad es. impossibilità o irragionevolezza dell'adempimento e/o adempimento successivo). Se l'Acquirente non può ragionevolmente aspettarsi di accettare la consegna o il servizio a causa del ritardo, può recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta al Venditore.

(4) Il verificarsi dell'inadempimento del Venditore nella consegna sarà determinato in base alle disposizioni di legge. In ogni caso è necessario un sollecito da parte dell'acquirente.

(5) Il Venditore non sarà responsabile per l'impossibilità di consegna o per i ritardi nella consegna nella misura in cui questi siano causati da forza maggiore o da altri eventi che non erano prevedibili al momento della conclusione del contratto (ad es.(6) Il Venditore non sarà responsabile per l'impossibilità di consegna o per ritardi nella consegna causati da cause di forza maggiore o da altri eventi imprevedibili al momento della stipula del contratto (ad esempio calamità naturali, scioperi, serrate legali, carenza di manodopera, di energia o di materie prime, difficoltà nell'ottenimento di permessi ufficiali, provvedimenti ufficiali, consegne errate o intempestive da parte dei fornitori se al momento della stipula del contratto esisteva già un contratto di copertura congruente) per i quali il Venditore non è responsabile.

(6) Se il Venditore è in ritardo nella consegna per negligenza lieve, l'Acquirente può chiedere un risarcimento forfettario per i danni causati dall'inadempienza. L'indennizzo forfettario ammonterà al 3% del prezzo netto (valore di consegna) per ogni settimana intera di calendario di ritardo, ma in totale non più del 10% del valore di consegna della merce consegnata in ritardo. Il venditore si riserva il diritto di dimostrare che l'acquirente non ha subito alcun danno o che il danno è significativamente inferiore alla somma forfettaria di cui sopra. La limitazione di responsabilità non si applicherà se il ritardo è dovuto a una grave negligenza o a una violazione intenzionale dell'obbligo da parte del Venditore o a una violazione intenzionale o gravemente negligente dell'obbligo da parte di un rappresentante legale o di un agente vicario del Venditore.

(7) Se l'Acquirente è in ritardo nell'accettazione o se non compie un atto di collaborazione richiesto (§ 642 BGB) in caso di consegna di un articolo non giustificabile (articolo su misura), il Venditore ha il diritto di richiedere il rimborso delle spese aggiuntive (ad es. costi di stoccaggio) o un ragionevole risarcimento. A tal fine, il Venditore addebiterà un indennizzo forfettario pari allo 0,25% dell'importo della fattura per ogni settimana scaduta, fino a un massimo del 5%, a partire dalla fine del periodo di consegna o - in assenza di un periodo di consegna - dalla notifica di disponibilità per la spedizione o, in caso di mancata esecuzione di un atto di cooperazione richiesto da parte dell'Acquirente, dopo la richiesta infruttuosa di eseguire l'atto richiesto. La prova di un danno maggiore e le rivendicazioni legali, in particolare il diritto di recesso, rimarranno inalterate; l'importo forfettario sarà compensato da ulteriori rivendicazioni monetarie. L'acquirente sarà libero di dimostrare che il venditore non ha subito alcun danno o solo un danno significativamente inferiore alla somma forfettaria di cui sopra.

§ 6 Garanzia


(1) Il termine di prescrizione per i diritti di garanzia basati su difetti di materiale e di titolo è di un anno dalla consegna. Ciò non vale per i diritti reali di restituzione della merce da parte di terzi (§ 438 comma 1 n. 1 BGB) e per le richieste di risarcimento danni di cui al § 8 commi 2 e 7; a questo proposito si applicano le disposizioni di legge in materia di prescrizione.

(2) Per i diritti dell'acquirente in caso di difetti di materiale e di titolo (compresa la consegna errata e la consegna incompleta, nonché il montaggio errato o le istruzioni di montaggio difettose) valgono le disposizioni di legge, salvo quanto diversamente stabilito di seguito.

(3) Il Venditore non è responsabile delle dichiarazioni pubbliche rilasciate dai fornitori o da altri terzi (ad esempio, dichiarazioni pubblicitarie).

(4) I reclami dell'acquirente per i difetti sono soggetti alla condizione che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali di esaminare la merce e di notificare i difetti (§§ 377, 381 HGB). Se un difetto si manifesta durante l'ispezione o in un momento successivo, il venditore deve esserne informato senza indugio. La notifica si considera effettuata senza ritardo se viene effettuata entro due settimane; l'invio tempestivo della notifica è sufficiente per rispettare il termine. La notifica deve essere effettuata per iscritto. Indipendentemente dall'obbligo di esaminare e comunicare i difetti di cui sopra, l'acquirente è tenuto a comunicare i difetti evidenti (comprese le consegne errate e le consegne brevi) entro due settimane dalla consegna; l'invio tempestivo della comunicazione dei difetti è sufficiente per rispettare il termine. La notifica deve essere effettuata per iscritto. Se l'acquirente non comunica i difetti di cui sopra, la responsabilità del venditore per i difetti non denunciati è esclusa.

(5) Se l'oggetto consegnato è difettoso, il venditore può scegliere inizialmente se fornire una prestazione successiva eliminando il difetto (miglioramento successivo) o consegnando un oggetto privo di difetti (consegna sostitutiva). Resta fermo il diritto del venditore di rifiutare il tipo di adempimento successivo prescelto in base alle condizioni di legge.

(6) Il Venditore ha il diritto di subordinare la successiva prestazione dovuta al pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'Acquirente. Tuttavia, l'acquirente ha il diritto di trattenere una parte del prezzo di acquisto che sia ragionevole in relazione al difetto.

(7) La garanzia non si applica se l'acquirente modifica l'oggetto della fornitura o lo fa modificare da terzi senza il consenso del venditore e l'eliminazione del difetto diventa di conseguenza impossibile o irragionevolmente difficile. In ogni caso, l'acquirente dovrà sostenere i costi aggiuntivi per eliminare il difetto risultante dalla modifica.

(8) In casi urgenti, ad esempio se la sicurezza operativa è messa in pericolo o per evitare danni sproporzionati, l'Acquirente ha il diritto di eliminare il difetto da solo e di chiedere al Venditore il rimborso delle spese oggettivamente necessarie a tale scopo. Il venditore deve essere informato immediatamente di tale autoesecuzione, se possibile in anticipo. Il diritto di autoesecuzione non sussiste se il venditore avrebbe il diritto di rifiutare una corrispondente prestazione successiva in conformità alle disposizioni di legge.

(9) Se l'adempimento supplementare non è andato a buon fine o se il termine fissato dall'acquirente per l'adempimento supplementare è scaduto infruttuosamente o se non è possibile ai sensi delle disposizioni di legge, l'acquirente può recedere dal contratto di acquisto o ridurre il prezzo di acquisto. Tuttavia, non sussiste il diritto di recesso in caso di difetti insignificanti.

(10) In caso di difetti di componenti di altri produttori a cui il Venditore non può porre rimedio per motivi di licenza o di fatto, il Venditore farà valere, a sua discrezione, i propri diritti di garanzia nei confronti dei produttori e dei fornitori per conto dell'Acquirente oli cederàall'Acquirente. I diritti di garanzia nei confronti del Venditore sussistono solo in caso di tali difetti alle altre condizioni e in conformità alle presenti CGC, se l'applicazione legale dei suddetti diritti nei confronti del produttore e dei fornitori non ha avuto successo o è inutile, ad esempio a causa dell'insolvenza. Per la durata della controversia legale, i termini di prescrizione dei relativi diritti di garanzia dell'Acquirente nei confronti del Venditore saranno sospesi.

(11) I diritti dell'acquirente per il risarcimento dei danni o il rimborso delle spese inutili sussistono solo in conformità al § 8, altrimenti sono esclusi.

(12) La consegna di articoli usati concordata con l'acquirente in singoli casi avverrà con l'esclusione di qualsiasi garanzia.

§ 7 Diritti di proprietà industriale


(1) Nel caso in cui l'oggetto della fornitura violi un diritto di proprietà industriale o un diritto d'autore di terzi, il Venditore dovrà, a sua discrezione e a sue spese, modificare o sostituire l'oggetto della fornitura in modo tale che non vengano più violati i diritti di terzi, ma l'oggetto della fornitura continui a svolgere le funzioni concordate contrattualmente, oppure procurare il diritto di utilizzo all'Acquirente stipulando un contratto di licenza. Se non riesce a farlo nonostante la fissazione di un termine ragionevole da parte dell'acquirente, quest'ultimo avrà il diritto di recedere dal contratto o di ridurre il prezzo di acquisto. Eventuali richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente saranno soggette alle limitazioni di cui al § 8 delle presenti CGV.

(2) In caso di violazione dei diritti da parte di prodotti di altri produttori o fornitori a monte consegnati dal Venditore, quest'ultimo, a sua discrezione, farà valere i propri diritti nei confronti del produttore e/o del fornitore a monte per conto dell'Acquirente oli cederàall'Acquirente. In tali casi, i diritti nei confronti del Venditore sussistono solo in conformità alle disposizioni del presente § 7, se l'esecuzione legale dei suddetti diritti nei confronti dei produttori e/o dei fornitori a monte non ha avuto successo o è inutile, ad esempio a causa di insolvenza. Per la durata della controversia legale, il termine di prescrizione per i relativi crediti dell'Acquirente nei confronti del Venditore sarà sospeso.

§ 8 Altre responsabilità


(1) Se non diversamente previsto nelle presenti CGV, comprese le seguenti disposizioni, il Venditore risponde della violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali in conformità alle disposizioni di legge in materia.

(2) Il Venditore risponde dei danni in caso di dolo e colpa grave, indipendentemente dalle motivazioni giuridiche. In caso di semplice negligenza, il Venditore sarà responsabile solo per

a) per danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute,

b) per i danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale. Per obblighi contrattuali materiali si intende l'obbligo di consegnare e installare la merce in tempo e senza difetti, nonché gli obblighi di consulenza, protezione e custodia che hanno lo scopo di consentire all'Acquirente di utilizzare l'oggetto della fornitura in conformità al contratto o che hanno lo scopo di proteggere la vita e l'incolumità del personale dell'Acquirente o di terzi o la proprietà dell'Acquirente da danni significativi.

(3) Nella misura in cui il Venditore è responsabile nel merito per i danni ai sensi del § 8 (2), tale responsabilità sarà limitata ai danni che il Venditore ha previsto come possibile conseguenza di una violazione del contratto al momento della conclusione del contratto o che avrebbe dovuto prevedere tenendo conto delle circostanze di cui era a conoscenza o che avrebbe dovuto conoscere se avesse esercitato la dovuta diligenza. Anche i danni indiretti e i danni conseguenti che derivano da difetti dell'oggetto della fornitura sono risarcibili solo nella misura in cui tali danni sono tipicamente prevedibili quando l'oggetto della fornitura viene utilizzato come previsto.

(4) Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità di cui sopra si applicano nella stessa misura a favore degli organi, dei rappresentanti legali, dei dipendenti e degli altri agenti ausiliari del Venditore.

(5) Qualora il Venditore fornisca informazioni tecniche o agisca in qualità di consulente e tali informazioni o consulenze non rientrino nell'ambito delle prestazioni contrattuali dovute dal Venditore, ciò avverrà a titolo gratuito e con esclusione di qualsiasi responsabilità.

(6) Le limitazioni di cui al presente articolo 8 non si applicano nel caso in cui il Venditore abbia occultato in modo fraudolento un difetto o abbia assunto una garanzia per la qualità della merce. Lo stesso vale per i reclami dell'Acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.

(7) L'acquirente può recedere o risolvere il contratto a causa di una violazione degli obblighi che non consiste in un difetto solo se il venditore è responsabile della violazione degli obblighi.

§ 9 Riserva di proprietà


(1) Fino al completo pagamento di tutti i crediti presenti e futuri del venditore derivanti dal contratto d'acquisto e da un rapporto d'affari in corso (crediti garantiti), il venditore conserva la proprietà della merce venduta.

(2) La merce soggetta a riserva di proprietà non può essere data in pegno a terzi né ceduta in garanzia prima del completo pagamentodei crediti garantiti. L'acquirente dovrà informare immediatamente il venditore per iscritto se e nella misura in cui terzi sequestrino la merce di proprietà del venditore.

(3) In caso di comportamento dell'acquirente in violazione del contratto, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo di acquisto dovuto, il venditore ha il diritto di recedere dal contratto in conformità alle disposizioni di legge e/o di richiedere la consegna della merce sulla base della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione non include allo stesso tempo la dichiarazione di recesso; il venditore ha piuttosto il diritto di richiedere solo la restituzione della merce e di riservarsi il diritto di recesso. Se l'acquirente non paga il prezzo di acquisto dovuto, il venditore può far valere questi diritti solo se all'acquirente è stato precedentemente fissato senza successo un termine ragionevole per il pagamento o se tale termine è superfluo ai sensi delle disposizioni di legge.

(4) L'acquirente è autorizzato a utilizzare e rivendere la merce con riserva di proprietà nel corso della normale attività commerciale. In questo caso, si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

(a) Se l'oggetto della fornitura è stato ulteriormente lavorato o trasformato, la riserva di proprietà si estende anche all'oggetto di nuova fabbricazione, ad esclusione del § 950 BGB. Se l'ulteriore lavorazione o trasformazione è avvenuta anche con parti di cui il venditore condizionato non ha la proprietà, il venditore condizionato acquisirà la proprietà parziale corrispondente in proporzione ai valori di fattura delle merci lavorate. Lo stesso vale in caso di miscelazione o combinazione dell'oggetto della fornitura con merci di altri.

(b) L'Acquirente cede al Venditore, a titolo di garanzia, tutti i diritti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto. Il venditore accetta la cessione. Gli obblighi dell'acquirente di cui al paragrafo 2 si applicano anche ai crediti ceduti.

(c) L'acquirente rimane autorizzato a riscuotere il credito in aggiuntaal venditore. Il Venditore si impegna a non riscuotere il credito finché l'Acquirente rispetta i suoi obblighi di pagamento nei confronti del Venditore, non è in mora, non è stata presentata alcuna domanda di apertura di una procedura di insolvenza e non vi sono altre carenze nella sua capacità di pagamento. In tal caso, tuttavia, il venditore può esigere che l'acquirente gli comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, consegni i documenti pertinenti e informi i debitori (terzi) della cessione.

(d) Se il valore di realizzo dei titoli supera i crediti del Venditore di oltre il 10%, il Venditore svincolerà titoli di sua scelta su richiesta dell'Acquirente.

§ 10 Protezione dei dati e blocco della pubblicità, valutazione del credito


(1) Si precisa che i dati dell'Acquirente vengono memorizzati separatamente come dati di inventario e come dati di fatturazione nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.

(2) L'acquirente è consapevole di avere la possibilità di dichiarare il proprio consenso agli invii pubblicitari o di rifiutarli al momento dell'ordine. Inoltre, ha la possibilità di opporsi a questo consenso in qualsiasi momento telefonando, scrivendo, inviando un fax o una e-mail. In caso di opposizione, i dati dell'acquirente saranno bloccati per il materiale pubblicitario e non riceverà più alcuna pubblicità.

(3) Effettuando un ordine, l'acquirente accetta che il venditore possa utilizzare i dati per una valutazione del credito (ad es. Schufa).

§ 11 Disposizioni finali


(1) Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto commerciale tra il Venditore e l'Acquirente è la sede legale del Venditore. La presente disposizione non pregiudica le disposizioni di legge obbligatorie sui luoghi di giurisdizione esclusiva.

(2) I rapporti tra il Venditore e l'Acquirente saranno regolati esclusivamente dalle leggi della Repubblica Federale di Germania. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (CISG) non si applica.

(3) Qualora il contratto o le presenti Condizioni generali di fornitura contengano delle lacune, si riterrà che per colmare tali lacune siano state concordate quelle disposizioni giuridicamente efficaci che le parti contraenti avrebbero concordato in conformità agli obiettivi economici del contratto e allo scopo delle presenti Condizioni generali di fornitura se fossero state a conoscenza della lacuna.

Stato luglio 2020